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Sez. U, Sentenza n. 545 del 16/02/1968 (Rv. 331646 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - SEZIONE DISCIPLINARE - ESISTENZA E GRAVITA D'UNA INFRAZIONE AI DOVERI D'UFFICIO - ACCERTAMENTO DELLA SEZIONE DISCIPLINARE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DISCUSSIONE ANALITICA DI TUTTE LE DEDUZIONI ED ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331646-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - SEZIONE DISCIPLINARE - ESISTENZA E GRAVITA D'UNA INFRAZIONE AI DOVERI D'UFFICIO - ACCERTAMENTO DELLA SEZIONE DISCIPLINARE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DISCUSSIONE ANALITICA DI TUTTE LE DEDUZIONI ED ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Il giudizio espresso dalla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura in ordine alla esistenza e gravita di una infrazione ai doveri di ufficio, se sorretta da adeguata e congrua motivazione ed immune da vizi logici o giuridici, e insindacabile in Cassazione. In tale ipotesi deve essere applicato sia il principio secondo cui il giudice di merito non e tenuto a discutere analiticamente ogni singola deduzione od argomentazione delle parti quando la decisione sia adeguatamente sorretta dalle considerazioni esposte, sia il principio secondo cui il vizio di omessa od insufficiente motivazione sussiste soltanto quando il giudice non abbia esaminato un punto prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, che, se preso in considerazione, avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. (Conf. 2203-64).*

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)