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Sez. 2, Sentenza n. 1660 del 20/07/1965 (Rv. 313163 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ESPRESSIONI CONTRASTANTI.*
Stato
decisa il 1965-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313163-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ESPRESSIONI CONTRASTANTI.*

Nell'interpretazione dei contratti il giudice puo limitare la sua indagine al senso letterale delle parole usate, quando queste abbiano un chiaro ed univoco significato, al contrario, qualora nello stesso contratto siano adoperate espressioni fra loro contrastanti, occorre procedere alla identificazione dell'effettiva volonta negoziale secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt 1362 e 1363 (ed eventualmente di quelli sussidiari previsti dagli artt. 1364 e segg.) i quali postulano una valutazione unitaria del contenuto del contratto e del contegno delle parti, che prescinde da ogni elemento a carattere formale ed in particolare dalla particolare collocazione delle varie clausole nell'ambito della struttura grafica del contratto. (Conf. 1955/64, 3096/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)