diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 16984 del 25/05/2022 (Rv. 665031 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica - Richiesta nei confronti del soggetto fornitore dell’energia - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento - Ricorso alla procedura monitoria - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665031-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia avente ad oggetto la richiesta di decreto ingiuntivo proposta dall'ente territoriale (nella specie, la Provincia di Messina), per ottenere dalla società fornitrice dell'energia elettrica l'adempimento dell'obbligo di versare l'addizionale provinciale all'accisa, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in considerazione della natura tributaria della prestazione, come desumibile dell'espressa disposizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, e dallo specifico quadro normativo di riferimento relativo all'accisa sull'energia elettrica di cui al d.lgs. n. 54 del 1995, né, in senso contrario, assume rilievo che la pretesa sia fatta valere con il procedimento monitorio, atteso che la scelta del mezzo processuale è del tutto neutra ai fini della giurisdizione, rilevando unicamente la natura della prestazione oggetto del contendere.

Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)