Sez. 1, Sentenza n. 12701 del 22/12/1993 (Rv. 484819 - 01)
Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Condizioni, situazione di abbandono - Cessazione | Procedimento per la revoca dello stato di adottabilità - Decreto in sede di reclamo della Corte d'Appello - Impugnazione con il ricorso straordinario per Cassazione - Termine applicabile.
Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Condizioni, situazione di abbandono - Cessazione
Nel procedimento per la revoca dello stato di adottabilità, disciplinato dall'art. 21 della legge 4 marzo 1983 n. 184, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto - in sede di reclamo - della Corte d'Appello è soggetto al termine ordinario, non potendo applicarsi in via analogica il termine abbreviato previsto dall'art. 17, ultimo comma, stessa legge, per il diverso procedimento relativo all'opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, sia per il carattere eccezionale di quest'ultima norma, che non ne consente l'applicazione al di fuori del caso espressamente disciplinato, sia perché nella specie non sussiste la necessità di colmare alcuna lacuna legislativa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)