diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 23333 del 16/07/2026 (Rv. 679612-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' | Pubblico impiego privatizzato - Eccedenze di personale e mobilità collettiva - Collocamento in disponibilità - Indennità di disponibilità - Computabilità dell'assegno personale ex art. 29 c.c.n.l. settore Enti Locali del 2004 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679612-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA'

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'indennità prevista in favore del personale collocato in disponibilità, per le ipotesi di eccedenze di personale e conseguente mobilità collettiva, dall'art. 33, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2000 in misura pari all'80 % dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale (I.S.S.), con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, deve includere, pro quota, anche l'assegno ad personam non riassorbibile di cui all'art. 29, commi 3 e 4, del c.c.n.l. settore Enti locali del 2004, in quanto esso, nella sostanza, è componente dell'I.S.S. di cui al precedente c.c.n.l. del 14 settembre 2000.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33 com. 8, Contr. Coll. 14/09/2020, Contr. Coll. 22/01/2004 art. 29 com. 3, Contr. Coll. 22/01/2004 art. 29 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)