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Sez. 1, Sentenza n. 768 del 15/03/1956 (Rv. 880437 - 01)

APPALTO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - DIFETTI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA - DISPOSIZIONE DELL'ART.1668, COMMA 1 CODICE CIVILE - RICHIESTA DI ELIMINAZIONE DEI DIFETTI - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - CONSEGUENZE IN ORDINE AL PRINCIPIO "INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM"
Stato
decisa il 1956-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880437-01

APPALTO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - DIFETTI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA - DISPOSIZIONE DELL'ART.1668, COMMA 1 CODICE CIVILE - RICHIESTA DI ELIMINAZIONE DEI DIFETTI - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - CONSEGUENZE IN ORDINE AL PRINCIPIO "INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM"

In tema di appalto, la disposizione dell'art. 1668 C.C. con l'attribuire al committente la facoltà di scelta tra la eliminazione dei difetti e difformità dell'opera a spese (non ad opera) dell'appaltatore e una diminuzione del prezzo, non stabilisce peraltro che, nell'ipotesi che il committente richieda l'eliminazione, i lavori debbano eseguirsi a suo rischio, giacché uno degli oggetti della scelta è l'effettiva esecuzione dei lavori a spese e, se del caso, con esecuzione in danno dell'appaltatore e non già soltanto il semplice pagamento delle spese dei lavori. Di conseguenza, in base al principio inademplenti non est adimplendum il committente non è tenuto ad adempiere la sua obbligazione se non dopo l'effettiva esecuzione dei lavori diretti ad eliminare i difetti e le difformità dell'opera.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)