Sez. 2, Sentenza n. 652 del 23/01/1991 (Rv. 470632 - 01)
Successione mortis causa - Successione testamentaria - Capacità - Di testare - Incapacità - Azione di annullamento. | In genere - Manifestazioni morbose del testatore a carattere intermittente e ricorrente - Infermità permanenti ed abituali del medesimo - Omogeneità di situazioni - Esclusione - Conseguenze sull'onere probatorio - Impugnazione del testamento - Deduzione da parte dell'attore di infermità permanenti ed abituali del testatore - Prova dell'esistenza di esse a suo carico - Eccezione di validità del testamento da parte del convenuto - Formazione del testamento in un momento di lucido intervallo - Onere probatorio a suo carico - Deduzione da parte dell'attore di malattie del testatore a carattere intermittente e ricorrente - Prova della sussistenza della incapacità del testatore al momento della formazione del testamento - Onere a carico dell'attore impugnante - Accertamento dell'esistenza di fenomeni patologici del testatore anteriori alla formazione del testamento - Sufficienza - Esclusione.
Successione mortis causa - Successione testamentaria - Capacità - Di testare - Incapacità - Azione di annullamento.
In tema di impugnazione del testamento le manifestazioni morbose a carattere intermittente e ricorrente che, pur potendo escludere la capacità di intendere e di volere, qualora la volontà testamentaria sia stata manifestata nel corso di tali episodi, lasciano integre negli intervalli le facoltà psichiche del soggetto, non sono assimilabili alle infermità permanenti ed abituali che diano luogo a momenti di lucido intervallo. Tale diversità di situazioni si ripercuote sull'onere della prova, in quanto mentre nella seconda ipotesi, qualora l'attore in impugnazione abbia fornito la prova di una infermità mentale permanente, è a carico di chi afferma la validità del testamento la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di lucido intervallo - in quanto la normalità presunta è l'incapacità - nella prima ipotesi, invece, quando cioè si tratta di malattia la quale nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalità della sua capacità intellettiva, l'accertamento di fenomeni patologici anteriori all'atto di cui si controverte non è sufficiente ad integrare la prova rigorosa della sussistenza della incapacità nel momento in cui l'atto stesso è stato compiuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)