diritto.io

Stato giuridico degli operai dello Stato

Testo in vigore al

Art. 40 Divieto di con lo di attivita',

1. L'operaio dello Stato non puo' svolgere le attivita' di qualsiasi natura, retribuite a carico dello Stato, delle legioni, delle Province del Comuni, degli altri Enti pubblici e di qualsiasi altra Amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge.

2. L'esercizio di altre attivita', nei casi in cui non e' consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

Art. 42 Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. L'operaio che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. 1) pena pecuniaria;

  2. 2) riduzione della retribuzione;

  3. 3) sospensione dal lavoro;

  4. 4) destituzione.

Art. 43 Pena pecuniaria

1. La pena pecuniaria e' inflitta per brevi ritardi all'orario di servizio e brevi assenze ingiustificate, per lievi infrazioni alle norme sulle lavorazioni ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina e l'igiene, nonche' per qualsiasi altra mancanza o negligenza, sempreche' tali trasgressioni non rivestano carattere di maggiore gravita'.

2. La pena pecuniaria e' commisurata ad una o piu' aliquote orarie della retribuzione giornaliera.

Art. 44 Autorita' competenti ad infliggere la pena pecuniaria

1. La pena pecuniaria e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

2. Avverso il provvedimento dell'autorita' di cui al precedente comma e' ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.

Art. 45 Autorita' competenti ad infliggere la riduzione della retribuzione

1. La, riduzione della retribuzione e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio, sentita la apposita Commissione di disciplina locale costituita secondo gli ordinamenti delle singole Amministrazioni.

2. La riduzione della retribuzione determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

Art. 46 Autorita' competenti ad infliggere la sospensione dal lavoro e la destituzione

1. La sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte dal Ministro con decreto motivato, sentita la Commissione di disciplina di cui all'art. 48.

2. La sospensione dal lavoro determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

3. Tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.

4. Il tempo durante il quale l'operaio sia stato sospeso dal lavoro con privazione della retribuzione deve essere dedotto dal computo della anzianita'.

Art. 47 Contestazione degli addebiti

1. La riduzione della retribuzione, la sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte previa contestazione scritta degli addebiti effettuata dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

2. L'operaio ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro il termine di quindici giorni.

3. I termini previsti dal precedente comma decorrono dalla data in cui le contestazioni sono portate a conoscenza dell'operaio.

4. La contestazione degli addebiti puo' essere effettuata anche verbalmente nei casi di infrazioni di lieve entita' che comportino l'irrogazione della pena pecuniaria.

Art. 48 Commissione di disciplina

1. Presso ciascuna Amministrazione centrale, anche con ordinamento autonomo, e' istituita una Commissione di disciplina, per il
personale operaio da nominarsi ogni biennio con decreto del Ministro.

2. La Commissione e' costituita da un presidente con qualifica di
ispettore generale o equiparata e da due membri con qualifica di direttore di divisione o equiparata.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 1ยช classe o equiparata.

4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti.

5. Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario e' nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano il quale e' a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

6. Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione ed i 4 segretari venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

7. Nessuno dei membri, compreso il presidente, puo' far parte della Commissione per piu' di quattro anni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia resa possibile.

Art. 49 Consiglio di amministrazione

1. Per il personale contemplato nella presente legge, il Consiglio di amministrazione e' quello previsto dall'articolo 146, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Quando il Consiglio di amministrazione tratta affari riguardanti gli operai, il rappresentante del personale ausiliario, e' sostituito da due rappresentanti degli operai, nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.

Art. 50 Iscrizione all'opera di previdenza

1. Agli operai di ruolo e' esteso l'obbligo della iscrizione all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

2. L'iscrizione disposta dal precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta

1. Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini e del sessantesimo anno di eta', se donne.

2. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di eta'.

Art. 52 Collocamento a riposo su domanda o d'ufficio

1. Gli operai hanno diritto di essere collocati a riposo, su domanda, al compimento del 400 anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalla presente legge.

2. L'Amministrazione ha facolta' di collocare a riposo d'ufficio, l'operaio che abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi previsti dalla presente legge.

Art. 53 Dimissioni

1. L'operaio puo' in qualunque tempo dimettersi dal servizio.

2. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

3. L'operaio che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di servizio finche' non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

4. L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando siano stati iniziati accertamenti disciplinari preliminari, oppure sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'operaio.

Art. 54 Effetti economici delle dimissioni

1. L'operaio dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'eta' non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno 20 anni di servizio effettivo; oppure a qualunque eta' qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'operaio dimissionario ha diritto alla indennita' una tantum in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Art. 55 Dimissioni dell'operaia coniugata

1. L'operaia coniugata o vedova con prole a carico puo' presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le vigenti disposizioni.

2. Ai fini del compimento dell'anzianita' minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, e' concesso all'operaia predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

Art. 56 Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza

1. L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 5 e 11 quando:

  1. a) perda la cittadinanza italiana;

  2. b) accetti un impiego o missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

  3. c) non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni;

  4. d) abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

Art. 57 Modalita' per la risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza

1. La risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza e' dichiarata dal Ministro competente, a seguito dell'accertamento del fatto che vi ha dato luogo.

Art. 58 Effetti economici detta risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza

1. La decadenza non comporta da perdita del diritto al trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

2. L'operaio decaduto ai sensi della lettera d) dell'articolo 56 non puo' concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Art. 59 Riammissione in servizio

1. L'operaio cessato dal servizio per collocamento a riposo, per dimissioni o per decadenza nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 56 puo' essere riammesso in servizio.

2. Puo' essere riammessa in servizio l'operaia dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 56, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e "operaia abbia riacquistata la, cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento e dello scioglimento del matrimonio.

3. La riammissione di cui ai precedenti commi e' disposta con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

4. L'operaio riammesso e' collocato nella stessa categoria cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza dalla data del provvedimento di riammissione.

5. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto nell'organico della categoria per la quale e' disposta.

Art. 60 Divieto di assunzione di personale operaio non di ruolo

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono l'assunzione di operai non di ruolo e giornalieri presso le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.

2. I dirigenti degli Uffici centrali o periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

3. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda della Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.