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Sez. 6, Sentenza n. 2602 del 20/12/1983 Ud. (dep. 21/03/1984) Rv. 163267 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - PROPAGANDA CHE INGENERI LA CONVINZIONE IN ORDINE ALLA PRESENZA NEL PRODOTTO DI QUALITÀ INESISTENTI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Stato
decisa il 1983-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163267-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - PROPAGANDA CHE INGENERI LA CONVINZIONE IN ORDINE ALLA PRESENZA NEL PRODOTTO DI QUALITÀ INESISTENTI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*

La norma che regola la propaganda in materia di alimenti fa divieto di usare denominazioni improprie o frasi atte a sorprendere la buona fede del consumatore in ordine alle caratteristiche e alle qualità del prodotto; ciò si verifica ogni volta che l'uso di una denominazione sia tale da ingenerare la convinzione che quel prodotto sia di qualità superiore a quella effettivamente riscontrabile. (V mass n 152905 e cit ivi; (Conf mass n 153561; (Conf mass n 147881; (Conf mass n 138152).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)