Sez. 1, Sentenza n. 3398 del 07/06/1985 (Rv. 441065 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - COSTITUZIONE - ESTERIORIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ - SUFFICIENZA - INTENZIONE DI COSTITUIRE UN RAPPORTO SOCIALE - IRRILEVANZA.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - COSTITUZIONE - ESTERIORIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ - SUFFICIENZA - INTENZIONE DI COSTITUIRE UN RAPPORTO SOCIALE - IRRILEVANZA.*
Ai fini della responsabilità nei confronti dei terzi e della assoggettabilità alle procedure fallimentari, l'esistenza di una società di fatto fra due o più soggetti può essere affermata sulla sola base dell'esteriorizzazione della medesima, e cioè quando essi abbiano tenuto un comportamento idoneo ad ingenerare nei terzi il ragionevole convincimento dell'esistenza del vincolo sociale, per cui al fine indicato è irrilevante l'indagine sull'intenzione o meno di detti soggetti di costituire un rapporto sociale. In tale situazione opera, a tutela dei terzi, il principio dell'apparenza, in virtù del quale i soggetti che agiscono esteriormente come soci assumono obbligazioni sociali come se la società realmente esistesse. (V 3712/83, mass n 428622; (V 6397/81, mass n 417197).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)