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Sez. L - , Sentenza n. 4232 del 13/02/2019 (Rv. 652889 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni rassegnate dal lavoratore in stato di incapacità naturale - Annullamento - Conseguenze risarcitorie - Decorrenza - Dalla data della domanda giudiziale - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652889-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

In caso di annullamento, ex art. 428 c.c., delle dimissioni presentate dal lavoratore in stato di incapacità naturale, le conseguenze risarcitorie decorrono dalla data della domanda giudiziaria, secondo il principio generale per cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)