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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (85/513/CEE)

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la direttiva 76/464/Cee del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità1, in particolare gli articoli 6 e 12,

vista la proposta della Commissione2,

visto il parere del Parlamento europeo3,

visto il parere del Comitato economico e sociale4,

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico ricettore interessato dagli scarichi;

considerando che il cadmio e i suoi composti sono inclusi nell'elenco I;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvo i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;

considerando che l'inquinamento delle acque ad opera degli scarichi di cadmio è provocato da un gran numero di industrie e che è quindi necessario fissare valori limite specifici in funzione del tipo di industria e obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di cadmio di tali industrie;

considerando che al momento attuale non è tuttavia possibile stabilire valori limite per gli scarichi provenienti dalla produzione di acido fosforico e di concimi fosfatici a partire da rocce fosfatiche;

considerando che scopo degli obiettivi di qualità deve essere l'eliminazione dell'inquinamento da cadmio delle varie parti dell'ambiente idrico che possono essere influenzate dagli scarichi di cadmio;

considerando che questi obiettivi di qualità devono essere stabiliti espressamente per tale scopo e non nell'intento di fissare norme riguardanti la tutela dei consumatori o la commercializzazione di prodotti provenienti dall'ambiente idrico;

considerando che è opportuno prevedere una specifica procedura di controllo per consentire agli Stati membri di dimostrare che gli obiettivi di qualità sono rispettati;

considerando che occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli interessato dagli scarichi di cadmio di cui sopra, per un'efficace applicazione della presente direttiva; che i poteri per l'instaurazione di tale sorveglianza non sono previsti all'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE; che, dato che i poteri d'azione specifici necessari per l'adozione specifici necessari per l'adozione della presente direttiva non sono contemplati dal trattato, è opportuno far ricorso al suo articolo 235;

considerando che è necessario che la Commissione trasmetta al Consiglio, ogni cinque anni, una valutazione comparativa dell'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;

considerando che le acque sotterranee sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE5;

considerando il livello di industrializzazione estremamente basso della Groenlandia a causa della situazione generale e soprattutto della scarsa popolazione, nonchù della notevole estensione e della particolare posizione geografica dell'isola; che pertanto la presente direttiva non va applicata alla Groenlandia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS