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Sez. 6, Sentenza n. 25287 del 04/03/2026 Ud. (dep. 06/07/2026) Rv. 290559-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE | Delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti di cui all'art. 391-ter, comma 3, cod. pen. - Condotta consistita nell'occultamento, da parte di soggetto non ancora detenuto, di un telefono cellulare all'interno del proprio corpo e nella successiva introduzione dello stesso nell'istituto penitenziario - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290559-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE

Non integra il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all'art. 391-ter, comma 3, cod. pen., la condotta di chi, prima di assumere la qualità di detenuto, occulta un apparecchio telefonico all'interno del proprio corpo e successivamente lo introduce nell'istituto penitenziario, non essendo la stessa inquadrabile né nella nozione di ricezione, né in quella di utilizzazione del dispositivo, alternativamente previste dalla norma incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che l'inquadramento della condotta di introduzione nella nozione di ricezione del dispositivo comporterebbe una non consentita interpretazione analogica "in malam partem").

Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 391 ter com. 3, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 9 com. 1, Legge 18/12/2020 num. 173 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)