Sez. 3, Sentenza n. 13456 del 20/07/2004 (Rv. 574706 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Comportamento dell'assicurato che richieda i danni al vettore - Valore di espresso consenso a che il contraente eserciti i diritti derivanti dalla polizza - Esclusione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, dal comportamento dell'assicurato, che abbia preferito ricevere il risarcimento del danno dal vettore, non può trarsi il di lui "espresso consenso" a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma dell'art. 1891 cod.civ., i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)