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Sez. 3, Sentenza n. 8581 del 09/04/2013 (Rv. 625878 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Iscrizione all'albo del mediatore - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità del contratto - Eccezione in appello - Ammissibilità - Violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625878-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla legge 2 febbraio 1989, n. 39, costituisce un'eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 cod. proc. civ. ed al divieto dello "ius novorum" sancito dalla stessa norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 02/02/1989 num. 39 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 02/02/1989 num. 39 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)