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Sez. 5, Sentenza n. 31695 del 07/06/2001 Ud. (dep. 24/08/2001) Rv. 220190 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Effetto della sospensione ed interruzione per tutti coloro che hanno commesso il reato - Applicabilità anche a soggetto imputato in un momento successivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220190-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La disposizione di cui all'art. 161 cod.pen, secondo la quale la sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, deve essere interpretata nel senso che la regola si applica anche agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'azione penale sia esercitata in un momento successivo, anche dopo il proscioglimento della persona inizialmente imputata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non fosse maturato il termine di estinzione in un caso in cui l'imputazione era stata elevata dopo l'archiviazione del procedimento inizialmente avviato nei confronti di altra persona, la quale era stata tempestivamente sottoposta ad interrogatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)