Sez. 6, Sentenza n. 689 del 22/03/1969 Ud. (dep. 07/05/1969) Rv. 111382 - 01
CASELLARIO GIUDIZIALE - PROVVEDIMENTI DA ISCRIVERSI NEL CASELLARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE OBLAZIONABILE - ISCRIZIONE NEL CASELLARIO - IMPUGNAZIONE CHE INVESTA LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - MANCANZA DI INTERESSE.*
CASELLARIO GIUDIZIALE - PROVVEDIMENTI DA ISCRIVERSI NEL CASELLARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE OBLAZIONABILE - ISCRIZIONE NEL CASELLARIO - IMPUGNAZIONE CHE INVESTA LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - MANCANZA DI INTERESSE.*
Nella fattispecie normativa di cui all'art.604 n.1 cod.proc.pen., la possibilita di un conflitto tra i contrastanti interessi del condannato, ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, che comporta l'iscrizione nel casellario, e quello a riportare una condanna senza il beneficio, che, riguardando una contravvenzione oblazionabile, non e iscrivibile, e stata espressamente risolta nel senso del sacrificio del secondo di essi. Tale soluzione normativa conduce alla negazione di quell'interesse giuridico all'impugnazione, richiesto dall'art.190, quarto comma, cod. proc.pen., interesse che non puo trovare il proprio supporto giustificativo in mere valutazioni pratiche o in semplici considerazioni di carattere subiettivo. (Conf.105412, anno 1967 contra 109105, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)