Sez. L, Sentenza n. 2895 del 19/03/1991 (Rv. 471320 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Compenso | Rifiuto od omissione della relativa determinazione - Rimessione di quest'ultima al giudice ex art. 1709 cod. civ. - Ammissibilità.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Compenso
Ove l'assemblea di una società di capitali, in mancanza di una disposizione nell'atto costitutivo, si rifiuti od ometta di stabilire il compenso spettante all'amministratore ai sensi degli artt. 2364 e 2389 cod. civ., o lo determini in misura manifestamente inadeguata, l'amministratore può chiedere al giudice la determinazione di esso, così come è espressamente previsto per il mandatario (art. 1709 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2260, Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)