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Sez. L, Sentenza n. 2895 del 19/03/1991 (Rv. 471320 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Compenso | Rifiuto od omissione della relativa determinazione - Rimessione di quest'ultima al giudice ex art. 1709 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471320-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Compenso

Ove l'assemblea di una società di capitali, in mancanza di una disposizione nell'atto costitutivo, si rifiuti od ometta di stabilire il compenso spettante all'amministratore ai sensi degli artt. 2364 e 2389 cod. civ., o lo determini in misura manifestamente inadeguata, l'amministratore può chiedere al giudice la determinazione di esso, così come è espressamente previsto per il mandatario (art. 1709 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2260, Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)