Sez. 4, Sentenza n. 1020 del 22/01/1997 Ud. (dep. 05/02/1997) Rv. 206986 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ | Affermazioni apparentemente contrastanti - Presupposti di fatto differenti - Contraddittorietà - Esclusione - Fattispecie in tema di detenzione di stupefacenti.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ
Non basta la mera contraddittorietà formale della motivazione per dar luogo alla nullità della sentenza. Occorre che le affermazioni apparentemente contrastanti facciano leva sugli stessi presupposti di fatto, sicché non vi è contrasto reale tra affermazioni formalmente contraddittorie se esse riguardano presupposti di fatto differenti. (Nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto non contraddittorie l'esclusione della diminuente per la lieve entità del fatto, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90, e la concessione delle attenuanti generiche nella misura massima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)