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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 411 del 1992

Decisione
decisa il 1992-10-21, depositata il 1992-10-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:411
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19006

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Crediti previdenziali (nella specie: indennità di buonuscita)
  • Riliquidazione
  • Interessi legali e rivalutazione monetaria
  • Modifica legislativa
  • Modalità di calcolo con detrazione delle somme spettanti per il maggior danno
  • Lamentata disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro con incidenza sul trattamento previdenziale
  • Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto nell'ipotesi - oggetto del giudizio 'a quo' - in cui la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991) la norma impugnata - come la Corte ha già rilevato - non è applicabile. - nello stesso senso v. la sent. n. 394/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 3 ordinanze emesse in data 18, 25 e 13 febbraio 1992 dai Pretori di Bari, Lucera e Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 222, 238 e 239 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Saverio Troccoli contro l'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) al fine di ottenere la differenza dell'indennità di buonuscita con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il Pretore di Bari, con ordinanza del 18 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito; che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., introducendo una ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata; che analoga questione è stata sollevata, con ordinanze rispettivamente del 13 e del 25 febbraio 1992, dai Pretori di Lecce e di Lucera, che ravvisano anche una violazione dell'art. 38 Cost.; che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che i giudizi hanno per oggetto la medesima questione e, pertanto, è opportuno disporne la riunione affinché siano decisi con unico provvedimento; che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991); che tale ipotesi si verifica in tutti i giudizi a quibus, onde la questione non è pregiudiziale alla loro definizione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dai Pretori di Bari, Lecce e Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992. Il presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992 Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze