diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 24793 del 11/04/2003 Ud. (dep. 06/06/2003) Rv. 224936 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - NULLITÀ | Omessa trasmissione da parte del pubblico ministero di atti relativi ad altro procedimento - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224936-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - NULLITÀ

Ai sensi dell'art. 454, comma 2, cod. proc. pen. il pubblico ministero che richiede il giudizio immediato ha l'obbligo di trasmettere al giudice tutti gli atti relativi al procedimento senza poter operare alcuna selezione di sorta, ma tale obbligo non può riguardare anche atti che non fanno parte di quel procedimento e che eventualmente vengano acquisiti nel successivo giudizio di merito ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 454 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)