Sez. 1, Sentenza n. 2452 del 18/12/1965 (Rv. 314564 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IMMEDIATO E DIRETTO - DANNI PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO - RISARCIBILITA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IMMEDIATO E DIRETTO - DANNI PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO - RISARCIBILITA - LIMITI.*
Il criterio, in base al quale sono risarcibili i danni conseguenti in via diretta e immediata dall'inadempimento, deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalita, con una certa elasticita in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della cosiddetta regolarita causale. Di guisa che, mentre sono da escludere i danni verificatisi per l'intervento di cause e circostanze estranee al comportamento dell'obbligato, vi rientrano, invece, gli altri quando, pur non producendo il fatto di per se quel determinato evento, abbia tuttavia prodotto uno stato di cose tali che senza di esso non si sarebbe verificato. (Conf. 910/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)