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Sez. 1, Sentenza n. 2495 del 26/07/1971 (Rv. 353521 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353521-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio sulla sufficienza delle prove addotte per la risoluzione della causa e riservato al giudice di merito, e non puo essere censurato in Sede di legittimita, se la relativa motivazione sia immune da vizi logici e non abbia omesso di considerare punti decisivi del giudizio. (Conf 170'70, mass n 344947).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)