Sez. L, Sentenza n. 7546 del 12/10/1987 (Rv. 455489 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - LAVORATORI IN AGRICOLTURA - PRESTAZIONI DI MALATTIA - DECORRENZA - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - LAVORATORI IN AGRICOLTURA - PRESTAZIONI DI MALATTIA - DECORRENZA - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - RILEVANZA.*
In tema di Assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura, la disposizione del quarto comma dell'art. 4 del d. lg. Lgt. 9 aprile 1946 n. 212 - la quale (nel testo anteriore all'art. 2 della legge n. 457 del 1982) stabilisce che "è consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli Atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi", aggiungendo che "l'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato" - non contraddice il sistema di erogazione delle prestazioni previsto dal primo comma dello stesso articolo - che ne fissa la decorrenza "dalla data di validità degli elenchi" e cioè dalla data iniziale del periodo lavorativo cui si riferisce l'elenco che riporta l'iscrizione del lavoratore -, ma intende solo accelerare il sistema di riscossione delle prestazioni (che altrimenti non potrebbero essere erogate prima della pubblicazione di detti elenchi) e lascia inalterata la decorrenza di esse, la quale, pertanto, anche nel caso di ricorso al detto certificato (cosiddetto certificato di urgenza) coincide con la data di validità degli elenchi nominativi e cioè con l'inizio del periodo lavorativo da questi considerato.*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)