Sez. L, Sentenza n. 11172 del 22/10/1991 (Rv. 474348 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere | Accertamento - Criteri - Riferimento alla riduzione generica della capacità di lavoro - Necessità - Diminuzione della funzione uditiva - Esclusione dell'inabilità per riferimento soltanto a certe specifiche situazioni lavorative non richiedenti la percezione dei suoni di alta frequenza - Illegittimità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere
Con riguardo all'accertamento delle malattie professionali, il cui riscontro è suscettibile di diversi criteri di valutazione, il giudice deve scegliere il metodo più idoneo ed adeguato in riferimento a tutte le situazioni nelle quali il lavoratore potrebbe svolgere una proficua attività, tenendo quindi conto, con riguardo alla prevista riduzione generica della capacità di lavoro, non già esclusivamente dell'attività lavorativa già espletata dal medesimo, ma di tutte le altre eventuali forme di estrinsecazione e dei possibili impedimenti che un determinato tipo di menomazione possa aver prodotto a danno del lavoratore; pertanto, con riguardo alla funzione uditiva, il giudice non più scegliere un criterio di valutazione che escluda l'inabilità indennizzabile in relazione soltanto a certe specifiche situazioni lavorative ritenute non richiedenti la percezione dei suoni di alta frequenza, atteso che detta percezione può essere indispensabile per l'espletamento di altra attività lavorativa, senza poter seguire una regola di esclusione dal computo della percentuale di inabilità del deficit acustico considerato irrilevante sul piano funzionale, che comporterebbe da un lato un arbitrario aumento della percentuale minima non indennizzabile fissata dall'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965, e dall'altro una diminuzione della percentuale di inabilità prevista per la sordità completa bilaterale dalla tabella di cui all'allegato 2 del medesimo d. P.R. n. 1124 del 1965.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)