DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1975 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (75/362/CEE)
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di medico, nonchù l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;
considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico;
considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;
considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico che danno accesso all'esercizio della medicina nonchù dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista;
considerando che, per quanto riguarda la formazione del medico specialista, è opportuno procedere a tale reciproco riconoscimento dei titoli di formazione quando questi ultimi, pur senza essere una condizione di accesso all'attività di medico specialista, costituiscono una condizione per l'uso di un titolo di specializzazione;
considerando che, in ragione delle divergenze esistenti attualmente negli Stati membri fra il numero delle specializzazioni mediche, i modi o la durata della formazione ai fini del loro conseguimento, è necessario prevedere talune disposizioni di coordinamento tali da consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli; che tale coordinamento viene realizzato con la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (3);
considerando che, poichù il coordinamento di cui trattasi non ha il risultato di armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei medici specialista, è tuttavia opportuno procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista, non comuni a tutti gli Stati membri, senza che sia esclusa la possibilità di un'ulteriore armonizzazione di questo settore; che si è stati al riguardo del parere di limitare il riconoscimento di questi diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista soltanto agli Stati membri che riconoscono le specializzazioni in questione;
considerando che, poichù, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nelle lingue dello Stato membro di origine o di provenienza;
considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste, presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine o di provenienza, che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla direttiva;
considerando che la presente direttiva lascia invariate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che impediscono alle società l'esercizio dell'attività di medico o lo sottopongono a talune condizioni;
considerando che in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni od a organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nel paese ospitante, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività; che, quindi, è opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali; che, a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospitante;
considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;
considerando che, per quanto riguarda le attività salariate del medico, il regolamento (CEE) n. 1612/68del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità4, non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo; che secondo gli Stati membri le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati; che in tutti gli Stati membri le attività di medico sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di salariato e di non salariato e considerando che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere al medico salariato l'applicazione della presente direttiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Campo di applicazione
Art. 1
La presente direttiva si applica alle attività del medico.
Capo II. Diplomi, certificati ed altri titoli di medico
Art. 2
Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE ed enunciati all'articolo 3, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività non salariate del medico ed al loro esercizio.
Art. 3
I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 sono: vedi G.U.
f) in Italia:
Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia rilasciato dalla commissione di esame di Stato;
vedi G.U.
Capo III. Diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista comuni a tutti gli stati membri
Art. 4
Ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, conformemente agli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 75/363/CEE ed elencati nell'articolo 5, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati.
Art. 5
1. I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 4 sono quelli che, rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui al paragrafo 2, corrispondono, per la specializzazione in questione, alle denominazioni in vigore nei vari Stati membri, di cui al paragrafo 3.
2.
I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui al paragrafo 1 sono: in Italia:
Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università;
3.
Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:
— anestesia e rianimazione:
— chirurgia generale: vedi G.U.
— neurochirurgia:
— Italia: neurochirurgia
— ostetricia e ginecologia:
— medicina interna:
— oculistica:
— otorinolaringoiatria:
— pediatria:
— urologia:
— ortopedia e traumatologia:
Italia: anestesia e rianimazione
Italia: chirurgia generale
Italia: ostetricia e ginecologia
Italia: medicina interna
Italia: oculistica
$Italia: otorinolaringoiatria
Italia: pediatria -tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:
Italia: tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Italia: urologia
Italia: ortopedia e traumatologia
Capo IV. Diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista propri di due o più stati membri
Art. 6
Ogni Stato membro, nel quale vigono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nella materia, riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri, conformemente agli articoli 2, 3, 5 e 8 della direttiva 75//363/CEE ed elencati all'articolo 7, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati.
Art. 7
1. I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 6 sono quelli che, rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, corrispondono per la specializzazione in questione, alle denominazioni che figurano - per quanto concerne gli Stati membri in cui essa esiste - nel paragrafo 2 del presente articolo.
2.
Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:
— biologia clinica:
— ematologia biologica: vedi G.U.
— microbiologia - batteriologia:
— anatomia patologica:
— biochimica: vedi G.U.
— immunologia: vedi G.U.
— chirurgia plastica:
— chirurgia toracica:
— chirurgia pediatrica:
— chirurgia vascolare:
— cardiologia:
— gastroenterologia:
— reumatologia:
— ematologia generale:
— endocrinologia
— fisioterapia:
— stomatologia:
— neurologia:
— psichiatria:
— neuropsichiatria:
— dermatologia e venerologia:
— dermatologia: vedi G.U.
— venerologia: vedi G.U.
— radiologia:
— radio diagnostica: vedi G.U.
— radioterapia: vedi G.U.
— medicina tropicale:
— geriatria: vedi G.U.
— malattie renali:
— malattie infettive:
— community medicine: vedi G.U.
— farmacologia: vedi G.U.
— «occupational medicine»: vedi G.U.
— allergologia:
— chirurgia dell'apparato digerente:
Italia: patologia diagnostica di laboratorio
Italia: microbiologia
Italia: anatomia patologica
Italia: chirurgia plastica
Italia: chirurgia toracica
Italia: chirurgia pediatrica
Italia: cardio-angio chirurgia
Italia: cardiologia
Italia: malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
Italia: reumatologia
Italia: ematologia
Italia: endocrinologia
Italia: fisioterapia
Italia: odontostomatologia
Italia: neurologia
Italia: psichiatria
Italia: neuropsichiatria
Italia: radiologia
Italia: medicina tropicale -psichiatria infantile:
Italia: neuropsichiatria infantile
Italia: nefrologia
Italia: malattie infettive
Italia: allergologia ed immunologia clinica
Italia: chirurgia dell'apparato digerente
Art. 8
1. Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli Stati membri che desiderino ottenere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di medico specialista, che non figurano negli articoli 4 e 6 o che, pur menzionati nell'articolo 6, non sono rilasciati in uno Stato membro di origine o di provenienza, che soddisfino le condizioni di formazione che esso Stato membro prescrive a tal fine nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.
2. Tuttavia, lo Stato membro ospitante tiene conto, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti dai cittadini di cui al paragrafo 1 e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione.
3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver accertato il contenuto e la durata della formazione specializzata dell'interessato in base ai diplomi, certificati ed altri titoli presentati lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.
Capo V. Diritti acquisiti
Art. 9
1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 75/363/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in causa per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.
2.
Ciascuno Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista non rispondano alle esigenze minime di formazione previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico specialista rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 75/363/CEE. Lo Stato membro in questione può tuttavia esigere che detti diplomi, certificati ed altri titoli siano accompagnati da un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti dello Stato membro di origine o di provenienza attestante l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dalla direttiva 75/363/CEE, qualora essi non soddisfino le durate minime di formazione di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE.
Tuttavia, se nello Stato membro ospitante è richiesta, prima dell'applicazione della presente direttiva, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista negli articoli 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE, la differenza di cui al primo comma può essere determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato ospitante.
3. Ciascuno Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista non rispondono alle denominazioni di cui agli articoli 5 e 7, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, accompagnati da un certificato di equivalenza rilasciato dalle autorità o enti competenti.
4. Gli Stati membri che, prima della notifica della presente direttiva, hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di neuropsichiatria, di dermatologia e venerologia o di radiologia, ed hanno adottato, prima della notifica della presente direttiva, provvedimenti relativi a diretti acquisiti a favore dei propri cittadini, riconoscono ai cittadini degli Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purchù i loro diplomi, certificati ed altri titoli di neuropschiatria, di dermatologia e venerologia o di radiologia rispondano alle condizioni previste a tal fine, o agli articoli 2 e 5 della direttiva 75/363/CEE o al paragrafo 2 del presente articolo.
Capo VI. Uso del titolo di formazione
Art. 10
1. Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati membri ospitanti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9, sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo - ed eventualmente della relativa abbreviazione - dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo.
2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo Stato ospitante.
Capo VII. Disposizioni destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico
Art. 11
1. Lo Stato membro ospitante, che, per il primo accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità in esso richiesta per l'accesso all'attività di cui trattasi.
2. Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini dello Stato membro d'origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza.
3.
Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti fuori dal suo territorio che potrebbero avere conseguenze sull'accesso all'attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza, che esamina la veridicità dei fatti.
Tali fatti sono valutati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che comunica allo Stato membro ospitante quali conseguenze essa ne trae per quanto riguarda i certificati o i documenti che essa ha rilasciato.
Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.
Art. 12
1. Quando in uno Stato membro ospitante vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità o dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1, lo Stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo Stato membro ospitante le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell'interessato, nonchù alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello Stato membro d'origine o di provenienza.
2.
Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti fuori dal suo territorio che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio dell'attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza, che esamina la veridicità dei fatti.
Tali fatti sono valutati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che comunica allo Stato membro ospitante quali conseguenze essa ne trae per quanto riguarda le informazioni da essa trasmesse ai sensi del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.
Art. 13
Quando, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro d'origine o di provenienza.
Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso all'attività di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.