Sez. 5, Ordinanza n. 4115 del 23/10/1967 Cc. (dep. 07/12/1967) Rv. 106274 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE ATTI AL PM - PROVVEDIMENTO CHE ORDINI LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - PROVVEDIMENTI ABNORME - FATTISPECIE IN TEMA DI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA NON REGRESSIONE DEL GIUDIZIO.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE ATTI AL PM - PROVVEDIMENTO CHE ORDINI LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - PROVVEDIMENTI ABNORME - FATTISPECIE IN TEMA DI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA NON REGRESSIONE DEL GIUDIZIO.*
L'ordinanza dichiarativa della diversita del fatto emerso al dibattimento rispetto a quello contestato non e di norma impugnabile. Tuttavia essa diviene impugnabile quando realizzi in concreto un provvedimento del tutto estraneo al sistema(provvedimento abnorme). (nella specie, si e annullata senza rinvio l'ordinanza dibattimentale di un tribunale, con la quale si restituivano gli Atti al PM perche, in un procedimento per falso in cambiale, fossero svolte indagini al fine di accertare se effettivamente esistesse colui che appariva il sottoscrittore del titolo e se la firma fosse o meno apocrifa; infatti tale indagine avrebbe dovuto essere direttamente svolta dal giudice del dibattimento, in quanto, per il principio della non regressione del giudizio, non puo essere consentito commetterla all'organo istruttorio). (V 102546, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)