Sez. 3, Sentenza n. 1713 del 27/01/2010 (Rv. 611190 - 01)
SPORT - IN GENERE | Contratto di tesseramento di sportivo dilettante (nella specie, allenatore di squadra di calcio dilettantistica) - Applicabilità della legge n. 91 del 1981 - Esclusione - Applicabilità del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (artt. 4 e 42) - Necessità - Contratto di tesseramento privo della forma scritta e contenente la pattuizione di un compenso - Nullità - Esclusione - Fondamento.
SPORT - IN GENERE
In tema di contratto di tesseramento di sportivo dilettante (nella specie, allenatore di squadra di calcio dilettantistica) non trova applicazione la disciplina legislativa recata dall'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (secondo cui devono stipularsi per iscritto, a pena di nullità, i contratti di costituzione di rapporti a titolo oneroso tra sportivo professionista e società destinataria delle relative prestazioni), bensì quella di cui agli artt. 4 e 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (in forza dei quali - e, segnatamente, dell'art. 42 - l'attività degli allenatori è a titolo gratuito, avendo essi diritto soltanto ad un premio di tesseramento annuale e ad un rimborso spese, purché tale pattuizione sia oggetto di stipulazione per iscritto), con la conseguenza che deve escludersi la nullità dell'anzidetto contratto di tesseramento sia per mancata osservanza della forma vincolata - giacché la violazione della predetta norma regolamentare dell'ordinamento sportivo non può trovare sanzione nell'ordinamento statale, governato dal principio generale della libertà delle forme - sia per la pattuizione di un compenso, non violando l'onerosità della prestazione alcuna norma imperativa.
Riferimenti normativi: Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)