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Sez. 3, Sentenza n. 1376 del 11/02/1994 (Rv. 485277 - 01)

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite | "Mala gestio" dell'assicuratore - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485277-01

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite

La "mala gestio" dell'assicuratore non nasce solo nel momento in cui costui, in totale mala fede, rifiuti di risarcire la parte lesa nonostante una condanna definitiva che renda inevitabile il risarcimento, ma ancor prima, quando l'assicuratore ometta di pagare o di mettere il massimale a disposizione del danneggiante, nonostante che i dati obbiettivi a disposizione consentano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nel limite del massimale di polizza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)