Sez. U, Sentenza n. 20571 del 06/09/2013 (Rv. 627429 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA | Immissioni acustiche illecite provenienti da spazi esterni ad un istituto scolastico - Domanda diretta ad ottenerne l'accertamento della illiceità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione (e manutenzione) dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'illiceità delle immissioni acustiche provenienti dagli spazi esterni, adibiti a fini ludici, di pertinenza di un edificio scolastico, ritenendo, altresì, che il provvedimento adottato dal giudice di merito ai sensi dell'art. 844 cod. civ. al fine di inibirne l'utilizzazione in alcune ore del mattino non integrasse alcun profilo di interferenza con la determinazione delle modalità di esercizio del servizio scolastico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)