diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10310 del 16/07/2002 (Rv. 555813 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Natura contrattuale - Configurabilità - Esclusione - Atti preliminari alla emanazione di decreto presidenziale - Carattere regolamentare di quest'ultimo - Fonti di normazione secondaria - Derogabilità della norma primaria ad opera di detto decreto ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Potere del "cliente" di libero recesso dal contratto di prestazione d'opera ex art. 2237 cod. civ. - Medici convenzionati con Azienda unità sanitaria locale - Deroga a tale principio ex art. 14 d.P.R. n. 500 del 1996 - Assoggettamento del recesso da parte dell'amministrazione per ragioni disciplinari a limiti di carattere procedimentale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555813-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, ma sono atti preliminari alla emanazione di un decreto presidenziale avente il contenuto di un atto di normazione secondaria, abilitato tuttavia a derogare alla norma primaria sulla base dell'autorizzazione accordata dall'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, che demanda a detta fonte la regolamentazione di numerosi aspetti del rapporto di lavoro dei sanitari, ivi compresa la risoluzione del rapporto in talune ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, risoluzione regolata dall'art. 14 del d.P.R. n. 500 del 1996, che ne fissa le regole procedimentali, in deroga al principio del potere libero di recesso dal rapporto di prestazione d'opera attribuito al "cliente" dall'art. 2237 cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)