Sez. 1, Sentenza n. 10648 del 03/05/2010 (Rv. 612842 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA COMUNE | Di cosa comune - Solidarietà attiva - Diritto di ciascun venditore di chiedere l'adempimento dell'intero - Riparto della somma nei rapporti interni - Conseguenze - Accoglimento parziale della domanda di pagamento - Appello incidentale di uno dei venditori - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri venditori - Necessità - Esclusione - Fondamento.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA COMUNE
La vendita di un bene comune stipulata congiuntamente da più comproprietari dà luogo a solidarietà attiva dei venditori nel credito per il prezzo, sicché, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., ciascuno di essi ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, con la conseguente liberazione del debitore che ha effettuato il pagamento nei confronti di tutti gli altri creditori, e salva la ripartizione, nei rapporti interni, della somma pagata. Ne consegue che, in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda di adempimento proposta congiuntamente dai venditori, l'appello incidentale proposto da uno soltanto di essi a seguito dell'impugnazione in via principale della sentenza da parte del compratore non si traduce nella proposizione di una domanda nuova, né impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri venditori, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, e potendo gli altri venditori giovarsi della sentenza più favorevole eventualmente pronunciata in accoglimento dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)