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Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva

Testo in vigore al

Titolo I. Organi dell'amministrazione comunale

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sostituito dal testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146 e l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta del Ministro per l'interno Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 2

1. Il Consiglio comunale e' composto:

  1. 1) di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

  2. 2) di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

  3. 3) di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

  4. 4) di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia:

  5. 5) di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

  6. 6) di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti di 15 membri negli altri Comuni;

  7. 7) e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

2. La popolazione e' determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3

1. La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a:

2. 12 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

3. 8 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

4. 6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 Consiglieri;

5. 4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20 o 30 Consiglieri;

6. e 2 effettivi negli altri.

7. Nei Comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti e' di due.

8. Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco.

9. Al sindaco e agli assessori puo' essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune un'indennita' di carica, la cui misura e fissata dal Consiglio comunale La relativa del liberazione e' sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5

1. L'elezione della Giunta municipale e' fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 6

1. Il sindaco e' eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

2. L'elezione del sindaco non e' valida se non e' fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggi o fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed e' proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

4. Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta l'elezione e' rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numeri dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

5. Si applica, per il resto, il disposto dell'art. 147, commi 6° 7° 8° e 9° del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7

1. Oltre i casi di ineleggibilita' previsti dal Titolo II, Capo I, non puo' essere nominato sindaco:

  1. 1) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

  2. 2) il ministro di un culto;

  3. 3) chi ricopre la carica di deputato provinciale;

  4. 4) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussore;

  5. 5) chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Art. 8

1. I Consigli Comunali durano in carica quattro anni.

2. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

3. Si procede, Inoltre, alla rinnovazione integrale:

  1. a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

  2. b) quando il Consiglio comunale per dimissioni od altra causa abbia perduto la meta' dei propri membri.

4. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n.

5. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b). E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

6. Il sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 9

1. La qualita' di consigliere e di assessore si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla legge.

Titolo II. Elezioni comunali.

Capo I. Elettorato ed eleggibilita'.

Art. 11

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 247, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 20 gennaio 1945, e delle successive modificazioni ed aggiunte.

2. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, numero 214.

Art. 12

1. Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere.

2. La prova dell'alfabetismo in mancanza di regolare titolo di studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternita' ed eta', domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune.

3. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

Art. 13

1. Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26.

Art. 14

1. Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

  1. 1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiale;

  2. 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

  3. 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

  4. 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comuni e;

  5. 5) coloro che hanno li maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

  6. 6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

  7. 7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi esazioni di diritti somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

  8. 8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via, amministrativa o in via giudiziaria;

  9. 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

  10. 10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 15

1. Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 16

1. I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Capo II. Elezioni dei Consigli comunali nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed operazioni elettorali.

Art. 17

1. L'elezione dei consiglieri comunali e' fatta con le norme di cui al presente Capo per i Comuni non capoluoghi di provincia che, secondo l'ultimo censimento ufficiale, hanno una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; con le norme di cui al Capo successivo per gli altri comuni.