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Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Testo in vigore al

Art. 6 Fondatezza scientifica delle indicazioni

1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate.

2. L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica l'impiego di tale indicazione.

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del presente regolamento.

Art. 7 Informazioni nutrizionali

L’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori16. Qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento.

La quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate.

Nel caso di integratori alimentari, le informazioni nutrizionali sono riportate a norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/46/CE.

Capo III. Indicazioni nutrizionali

Art. 8 Condizioni specifiche

1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. Le modifiche dell’allegato sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, e, se del caso, previa consultazione dell’Autorità. Ove opportuno, la Commissione coinvolge le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori, per valutare la percezione e la comprensione delle indicazioni in questione.

Art. 9 Indicazioni comparative

1. Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto.

2. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche.

Capo IV. Indicazioni sulla salute

Art. 10 Condizioni specifiche

1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:

  1. a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;

  2. b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;

  3. c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e

  4. d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.

4. Se del caso, possono essere adottate linee guida per l'attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 e, se necessario, in consultazione con le parti interessate, in particolare operatori del settore alimentare e associazioni di consumatori.

Art. 11 Associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica e associazioni di volontariato

In mancanza di norme comunitarie specifiche relative a raccomandazioni o avalli da parte di associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica o da parte di associazioni di volontariato si possono applicare le pertinenti norme nazionali conformemente alle disposizioni del trattato.

Art. 12 Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute

Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute:

  1. a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;

  2. b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso;

  3. c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11.

Art. 13 Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

1. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi:

  1. a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o

  2. b) funzioni psicologiche e comportamentali, o

  3. c) fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare,

che sono indicate nell'elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto delle procedure di cui agli articoli da 15 a 19, purché siano:

  1. i) basate su prove scientifiche generalmente accettate e

  2. ii) ben comprese dal consumatore medio.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.

3. Previa consultazione dell’Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, un elenco comunitario, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.

4. Qualsiasi modifica apportata all’elenco di cui al paragrafo 3, basata su prove scientifiche generalmente accettate e intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, previa consultazione dell’Autorità, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro.

5. Qualsiasi inserimento di indicazioni nell'elenco di cui al paragrafo 3, basate su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati, è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 18, fatte salve le indicazioni riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini, che sono autorizzate secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19.

Art. 14 Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini

1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE, le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego:

  1. a) indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia;

  2. b) indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.

2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, l'etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.

Art. 15 Domanda di autorizzazione

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, è presentata una domanda di autorizzazione a norma dei paragrafi seguenti.

2. La domanda è trasmessa alla competente autorità nazionale di uno Stato membro.

  1. a) La competente autorità nazionale:

    1. i) rilascia ricevuta della domanda, per iscritto, entro 14 giorni dal ricevimento stesso. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda;

    2. ii) informa senz'indugio l'Autorità e

    3. iii) mette a disposizione dell'Autorità la domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente.

  2. b) L'Autorità:

    1. i) informa senza indugio della domanda gli altri Stati membri e la Commissione e mette a loro disposizione la domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente;

    2. ii) rende pubblica la sintesi della domanda di cui al paragrafo 3, lettera g).

3. La domanda riporta:

  1. a) nome e indirizzo del richiedente;

  2. b) sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione sulla salute e sue caratteristiche particolari;

  3. c) copia degli studi, compresi, se del caso, studi indipendenti e soggetti a controllo degli esperti, effettuati relativamente all'indicazione sulla salute, nonché ogni altro materiale disponibile per dimostrare che detta indicazione rispetta i criteri del presente regolamento;

  4. d) se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare protette dalla proprietà industriale, con giustificazione accettabile;

  5. e) copia di altri studi scientifici riguardanti l'indicazione sulla salute in esame;

  6. f) una proposta di formulazione dell'indicazione sulla salute per la quale è richiesta l'autorizzazione, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche;

  7. g) una sintesi della domanda.

4. Previa consultazione dell'Autorità, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, le norme di attuazione del presente articolo, comprese norme relative alla stesura e alla presentazione della domanda.

5. Per assistere gli operatori del settore alimentare, in particolare le PMI, nella stesura e nella presentazione della domanda di valutazione scientifica la Commissione, in stretta cooperazione con l'Autorità, mette a disposizione assistenza tecnica e strumenti adeguati.

Art. 16 Parere dell'Autorità

1. Nel formulare il parere, l'Autorità rispetta un termine di cinque mesi dalla data di ricevimento della domanda valida. Ogniqualvolta l'Autorità chieda al richiedente ulteriori informazioni a norma del paragrafo 2, detto termine è prorogato sino a due mesi a decorrere dalla data di ricevimento dell'informazione richiesta presentata dal richiedente.

2. Se del caso, l'Autorità, o una delle competenti autorità nazionali per suo tramite, può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una data scadenza.

3. Per elaborare il parere, l'Autorità verifica:

  1. a) che l'indicazione sulla salute sia basata su prove scientifiche;

  2. b) che la formulazione dell'indicazione sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal presente regolamento.

  3. c)

4. Il parere favorevole all'autorizzazione dell'indicazione sulla salute riporta i seguenti dettagli:

  1. a) nome e indirizzo del richiedente;

  2. b) sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione e le sue caratteristiche particolari;

  3. c) una proposta di formulazione dell'indicazione sulla salute, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche;

  4. d) se applicabile, condizioni o restrizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare che dovrebbe accompagnare l'indicazione sulla salute sull'etichettatura e nella pubblicità.

5. L'Autorità trasmette il suo parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente, allegandovi una relazione in cui descrive la propria valutazione dell'indicazione sulla salute, e comunica i motivi alla base del parere e le informazioni su cui questo è basato.

6.

L'Autorità rende pubblico il parere a norma dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il richiedente o altro cittadino può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Art. 17 Autorizzazione comunitaria

1. Entro due mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 2 un progetto di decisione relativo agli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, tenuto conto del parere dell'Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione motiva le divergenze.

2. Il progetto di decisione che modifica l'elenco delle indicazioni sulla salute consentite riporta i dettagli di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

3. La decisione definitiva sulla domanda, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Tuttavia, quando su domanda del richiedente per la protezione di dati protetti da proprietà industriale la Commissione propone di limitare l’uso dell’indicazione in favore del richiedente:

  1. a) una decisione sull’autorizzazione dell’indicazione è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2. In tal caso, l’autorizzazione, se concessa, scade dopo cinque anni;

  2. b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l’indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite dal presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, per l’autorizzazione dell’indicazione senza restrizioni per l’uso, da decidersi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

4. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione adottata e ne pubblica i dettagli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 possono essere utilizzate in osservanza delle condizioni ad esse applicabili da qualsiasi operatore del settore alimentare se il loro uso non è limitato a norma dell'articolo 21.

6. La concessione dell'autorizzazione non riduce la responsabilità generale in campo civile e penale dell'operatore del settore alimentare in relazione all'alimento in questione.

Art. 18 Indicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5

1. Un operatore del settore alimentare che intenda utilizzare un'indicazione sulla salute non figurante nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, può fare domanda affinché l'indicazione venga inserita in detto elenco.

2. La domanda relativa all'inclusione dell'indicazione è presentata all'autorità nazionale competente di uno Stato membro, che accusa ricevuta della richiesta dandone comunicazione scritta entro quattordici giorni dal ricevimento. La ricevuta reca la data di ricevimento della richiesta. La domanda riporta i dati di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e i motivi per cui è presentata.

3.

La domanda valida, in conformità agli orientamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, e qualsiasi informazione fornita dal richiedente sono inviate senza indugio all'Autorità per una valutazione scientifica nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione. L'Autorità esprime il suo parere entro un tempo limite di cinque mesi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta. Tale limite di tempo può essere prorogato al massimo di un mese qualora l'Autorità ritenga necessario ricercare ulteriori informazioni presso il richiedente. In tal caso il richiedente trasmette le informazioni richieste entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Autorità.

La procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b) e paragrafi 5 e 6 si applica mutatis mutandis.

4. Qualora l'Autorità, in base a valutazione scientifica, esprima un parere favorevole all'inclusione dell'indicazione nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, la Commissione adotta una decisione in merito alla domanda, tenendo conto del parere dell'Autorità, delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario e di altri fattori legittimi attinenti alla questione in esame, previa consultazione degli Stati membri ed entro due mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità.

5. Qualora l’Autorità esprima un parere sfavorevole circa l’inclusione dell’indicazione nell’elenco di cui al paragrafo 4, una decisione in merito alla domanda, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Tuttavia, quando su domanda del richiedente per la tutela di dati protetti da proprietà industriale la Commissione propone di limitare l’uso dell’indicazione in favore del richiedente:

  1. a) una decisione sull’autorizzazione dell’indicazione è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2. In tal caso, l’autorizzazione, se concessa, scade dopo cinque anni;

  2. b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l’indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, per l’autorizzazione dell’indicazione senza restrizioni dell’uso, da decidersi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Art. 19 Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il richiedente/utilizzatore di un'indicazione inclusa in uno degli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 può richiedere una modifica dell'elenco pertinente. Le procedure di cui agli articoli da 15 a 18 si applicano mutatis mutandis.

2.

Di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità esprime un parere per stabilire se un'indicazione sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 soddisfi ancora le condizioni del presente regolamento.

Essa trasmette immediatamente il parere alla Commissione e agli Stati membri e, se del caso, al richiedente originario dell'indicazione in questione. L'Autorità rende pubblico il parere a norma dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il richiedente/utilizzatore o altro cittadino può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

La Commissione esamina quanto prima il parere dell'Autorità e tutte le osservazioni ricevute. Se del caso, l'autorizzazione è modificata, sospesa o revocata secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 18.

Capo V. Disposizioni generali e finali

Art. 20 Registro comunitario

1. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in seguito denominato «il registro».

2.

Il registro contiene quanto segue:

  1. a) le indicazioni nutrizionali e le relative condizioni di applicazione di cui all'allegato;

  2. b) le limitazioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 5;

  3. c) le indicazioni sulla salute autorizzate e le relative condizioni di applicazione di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 5, all'articolo 14, paragrafo1, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, all'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 28, paragrafo 6 e le misure nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3;

  4. d) un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.

Le indicazioni sulla salute autorizzate in base a dati protetti da proprietà industriale sono registrate in un allegato separato del registro unitamente alle seguenti informazioni:

  1. 1) la data in cui la Commissione ha autorizzato l'indicazione sulla salute e il nome del richiedente originario che ha ottenuto l'autorizzazione;

  2. 2) il fatto che la Commissione abbia autorizzato l’indicazione sulla salute in base ai dati protetti da proprietà industriale e limitandone l’uso;

  3. 3) nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, il fatto che l’indicazione sulla salute sia autorizzata per un periodo limitato;

3. Il registro è accessibile al pubblico.

Art. 21 Protezione dei dati

1. I dati scientifici e le altre informazioni contenuti nella domanda, richiesti a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione, a meno che il richiedente successivo non abbia concordato con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni, qualora:

  1. a) i dati scientifici e le altre informazioni siano stati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente al momento in cui questi ha presentato la domanda;

  2. b) il richiedente precedente avesse diritto esclusivo di riferimento ai dati protetti da proprietà industriale al momento in cui ha presentato la domanda; e

  3. c) l'indicazione sulla salute non avrebbe potuto essere autorizzata se il richiedente precedente non avesse presentato i dati protetti da proprietà industriale.

2. Fino al termine del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, nessun richiedente successivo ha il diritto di far riferimento ai dati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente, a meno che e fino a che la Commissione non prenda una decisione per stabilire se l'indicazione potesse o avesse potuto essere inclusa nell'elenco di cui all'articolo 14 o, nel caso, all'articolo 13 se il richiedente precedente non avesse presentato i dati designati come protetti da proprietà industriale.

Art. 22 Disposizioni nazionali

Fatte salve le disposizioni del trattato, in particolare gli articoli 28 e 30, gli Stati membri non possono limitare o proibire il commercio o la pubblicità dei prodotti alimentari conformi al presente regolamento applicando disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano le indicazioni impiegate in determinati prodotti alimentari o in tutti i prodotti alimentari.

Art. 23 Procedura di notifica

1. Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, esso notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi.

2. La Commissione consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominato «il comitato») se ritiene utile tale consultazione o se essa è richiesta da uno Stato membro ed esprime un parere sulle misure previste.

3.

Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo1, purché non abbia ricevuto parere negativo dalla Commissione.

Se il parere è negativo la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 e prima dello scadere del termine di cui al primo comma del presente paragrafo, se le misure previste possono essere attuate. La Commissione può chiedere che siano apportate alcune modifiche alla misura prevista.

Art. 24 Misure di salvaguardia

1.

Se uno Stato membro ha motivi gravi per ritenere che un'indicazione non sia conforme al presente regolamento o che la fondatezza scientifica di cui all'articolo 6 sia insufficiente, esso può sospendere temporaneamente l'impiego dell'indicazione in questione sul proprio territorio.

Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sospensione.

2.

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, è adottata una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere dall'Autorità.

La Commissione può avviare tale procedura di propria iniziativa.

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere la sospensione fino a che non gli sia stata notificata la decisione di cui al paragrafo 2.

Art. 25 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Art. 26 Controllo

Per agevolare un controllo efficace dei prodotti alimentari recanti indicazioni nutrizionali o sulla salute, gli Stati membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato nel loro territorio informi l'autorità competente in merito a tale immissione sul mercato, trasmettendo un modello dell'etichetta impiegata sul prodotto.