Sez. 3, Sentenza n. 32283 del 06/06/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 226017 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Vendita del bene, oggetto di sequestro, disposta dall'Autorità Giudiziaria - Nesso di pertinenza tra il reato ed il denaro ricavato dalla vendita così disposta - Esclusione - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
In tema di sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.), il nesso di pertinenza fra "res" e reato consiste in un nesso causale, in virtù del quale le cose pertinenti al reato sono quelle che lasciate nella disponibilità del titolare posseggono una specifica, necessaria e strutturale strumentalità rispetto all'aggravamento delle conseguenze del reato o alla commissione di futuri reati; tale nesso viene meno nell'ipotesi di vendita del bene, oggetto di sequestro, disposta dall'Autorità Giudiziaria in quanto, in tal caso, il denaro ricavato dalla vendita rappresenta il risultato di una scelta del giudice procedente che, pertanto, non riveste alcun rapporto di pertinenza con il reato ipotizzato, né tanto meno è suscettibile di confisca, essendo totalmente estraneo al reato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto venuti meno i presupposti del sequestro preventivo - disposto in relazione al reato di cui all'art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - avente per oggetto telefoni cellulari di cui il giudice procedente aveva disposto la vendita, in considerazione della deperibilità degli stessi, annullando senza rinvio la relativa ordinanza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)