diritto.io

Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria

Testo in vigore al

Titolo I. Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e conseguentemente di prevedere disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e la programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che e' obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati e' superiore a venticinque milioni di lire; se l'ammontare predetto e' superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da 10 a 20 milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.2a

2. E' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque:

  1. 1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta e' superiore a venticinque milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo n. 3), o, comunque, e' superiore a duecento milioni di lire;

  2. 2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta e' superiore a venticinque milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore a duecento milioni di lire;

  3. 3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre venticinque milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purche' non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.2a

3. Nei casi previsti nel numero 3) del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi e' superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non e' punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, sempreche' la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche.

4. Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati e' superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni sempreche' le annotazioni non siano state effettuate ne' nel libro giornale ne' nei registri prescritti ai fini della imposta sul valore aggiunto e i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di legge. Non e' punibile chi specificamente indica nella relativa dichiarazione i corrispettivi non fatturati o non annotati, a condizione che ne sia stata effettuata apposita annotazione nelle scritture contabili, che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche. Non si tiene conto delle operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte e non si considerano omesse le annotazioni che risultano effettuate, in violazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza, quando derivano dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile e si sia tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione e' stata eseguita.

5. Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, ne' delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purche' i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito.

6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi non tiene o non conserva, in conformita' all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti a) e b) dell'articolo 14 del medesimo decreto.

Art. 2

1. E' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni:

  1. 1) chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto di imposta se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate e' superiore a lire venticinque milioni;

  2. 2) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica le ritenute operate in misura inferiore a quella dovuta, se l'ammontare delle ritenute non operate sulle somme pagate e' superiore globalmente a dieci milioni di lire e, con riferimento al singolo percipiente al cinque per cento delle ritenute operate. Nei casi in cui nella dichiarazione non dovevano essere indicati i percipienti, la pena si applica se l'ammontare delle ritenute non operate e' superiore all'uno per mille dell'ammontare delle ritenute dichiarate;

  3. 3) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica gli ammontari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura inferiore di oltre un milione di lire a quella risultante dalle annotazioni nelle scritture contabili.

2. Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate e' punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla meta' della somma non versata.

Art. 3

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni:

  1. a) chiunque, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, stampa o fornisce stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali;

  2. b) chiunque acquista, detiene o utilizza gli stampati di cui alla lettera a) forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati o privi della prescritta numerazione.

2. E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.

Art. 4

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

  1. 1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

  2. 2) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

  3. 3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi;

  4. 4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica ... nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

  5. 5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

  6. 6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

  7. 7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

2. Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) sono di lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.

Art. 6

1. La condanna per uno dei delitti previsti nel presente decreto importa:

  1. 1) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie;

  2. 2) l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

  3. 3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

  4. 4) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;

  5. 5) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa;

  6. 6) la pubblicazione della sentenza a norma dello articolo 36 del
    codice penale.

2. In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalita' previste dall'articolo 36 del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta.

Art. 7

1. La condanna per una delle contravvenzioni previste nel presente decreto importa l'interdizione per tre anni dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie ....

2. La condanna all'arresto importa inoltre la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale la sospensione dall'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno; l'applicazione per la stessa durata della pena accessoria di cui al n. 4) dell'articolo precedente ....

Art. 8

1. L'errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto esclude la punibilita' quando ha cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato a norma del presente decreto.

Art. 10

1. L'applicazione delle pene previste nel presente decreto non esclude l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Art. 11

1. La cognizione dei reati previsti nel presente decreto appartiene al tribunale.

2. La competenza per territorio e' determinata dal luogo dell'accertamento del reato.

Art. 12

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del codice di procedura penale il processo tributario non puo' essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorita' di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

2. In base ai fatti di cui al comma precedente gli uffici delle imposte sui redditi e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, se non e' scaduto il termine per l'accertamento, procedono ad accertamenti e possono integrare, modificare o revocare gli accertamenti gia' notificati nonche' irrogare o revocare le pene pecuniarie previste per i fatti stessi dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.