diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 475 del 14/01/1974 Ud. (dep. 18/01/1975) Rv. 129046 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SUCCESSIVO ALLA COMMISSIONE DEL REATO - NECESSITA - CONDIZIONI. *
Stato
decisa il 1974-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129046-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SUCCESSIVO ALLA COMMISSIONE DEL REATO - NECESSITA - CONDIZIONI. *

Al fine di giustificare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche il giudice deve tener conto anche del comportamento serbato dall'imputato successivamente alla commissione del reato allorche da questo sia possibile desumere sintomi apprezzabili del suo ravvedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)