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Sez. 3, Sentenza n. 22981 del 11/11/2015 (Rv. 637835 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Proponibilità dell'azione - Condizioni - Disciplina ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Domanda riconvenzionale del convenuto - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637835-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, anche la proponibilità della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, il quale assuma a sua volta la responsabilità dell'attore, è subordinata alla richiesta del risarcimento all'assicuratore, nonché al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, a norma dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, applicabile "ratione temporis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)