Sez. 2, Sentenza n. 6578 del 13/07/1994 (Rv. 487378 - 01)
Servitù - Prediali - Esercizio - Alterazione - Trasferimento della servitù in luogo diverso | Accoglimento della domanda per aumentata gravosità della servitù e per l'ostacolo alla manutenzione o allo sfruttamento del fondo servente - Impugnazione della parte soccombente - Censura di entrambe le ragioni della decisione - Necessità.
Servitù - Prediali - Esercizio - Alterazione - Trasferimento della servitù in luogo diverso
L'art. 1068 comma secondo cod. civ. consente il trasferimento della servitù in luogo diverso, ma egualmente comodo per il proprietario del fondo dominante, nell'ipotesi di maggiore onerosità dell'attuale esercizio della servitù rispetto a quello originario o in quella di impedimento all'esecuzione di lavori, riparazioni o miglioramenti. Non essendo richiesto il concorso delle due condizioni, qualora il giudice del merito accolga la domanda di trasferimento sia per l'aumentata gravosità della servitù, sia per l'ostacolo frapposto dall'esercizio della servitù alla manutenzione o allo sfruttamento del fondo servente, la parte soccombente che proponga impugnazione è tenuta a censurare a pena di inammissibilità entrambe le ragioni della decisione, giacché ciascuna di esse è idonea e sufficiente a sorreggere la pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)