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Sez. 2, Sentenza n. 1994 del 24/07/1964 (Rv. 302862 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - PRESUPPOSTI - FINALITA.*
Stato
decisa il 1964-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302862-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - PRESUPPOSTI - FINALITA.*

Il presupposto della norma, contenuta nell'art. 1127 cod.civ. e relativa all'indennita dovuta agli altri condomini dal proprietario dell'ultimo piano che proceda alla sopraelevazione, e costituito dalla esistenza di una comunione sulla colonna d'aria soprastante l'edificio la cui utilizzazione, corrispondente alla sopraelevazione, ha il suo fondamento proprio nella comunione dell'area, cioe del suolo su cui sorge l'edificio, il valore della quale e compreso, per quota, nel valore di ciascun piano e di ciascun appartamento, e costituisce l'elemento base del calcolo previsto dall'art. 1127 ult. Comma cod.civ.' cosicche l'indennita prevista da tale norma ha appunto lo scopo di ristabilire la situazione economica precedente, mediante la prestazione dell'equivalente pecuniario della frazione di valore dell'area perduta con la sopraelevazione, da ogni singola quota. (V. 950/61; 1635/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)