Sez. 4, Sentenza n. 32131 del 21/04/2004 Cc. (dep. 23/07/2004) Rv. 228935 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Comportamento processuale carente dell'amministrazione convenuta nel giudizio di merito - Prospettazione dei fatti per la prima volta in Cassazione - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice è tenuto a valutare l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio solo quando tali fatti siano prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'amministrazione dello Stato convenuta in giudizio non può disinteressarsi del procedimento (nella specie: omettendo di depositare gli atti difensivi e addirittura omettendo di partecipare all'udienza) per poi prospettare con il ricorso per cassazione, per la prima volta, le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto decidere diversamente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)