Sez. 4, Sentenza n. 12886 del 10/02/2026 Cc. (dep. 08/04/2026) Rv. 289724-01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Inammissibilità della richiesta di ammissione al beneficio - Giudizio di opposizione - Possibilità per la parte richiedente di integrare la documentazione - Sussistenza - Esclusione - Potere del giudice di sollecitare la parte a produrre documentazione integrativa o di demandare alla Guardia di Finanza accertamenti patrimoniali - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non sussiste la possibilità, per la parte istante, di integrare la domanda mancante dei requisiti di ammissibilità ex art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, né è consentito al giudice sollecitare la parte a produrre documentazione integrativa o demandare accertamenti alla Guardia di Finanza, vigendo in materia il principio devolutivo. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della domanda, conseguendo al giudizio di
insussistenza dei requisiti indispensabili ai fini della sua valutabilità, preclude ogni giudizio di merito e, per la sua natura di pronunzia in rito, comporta che la valutazione da effettuarsi nel giudizio di opposizione debba avvenire avuto riguardo alla medesima piattaforma conoscitiva a disposizione del giudice di "prime cure").
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 97, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)