Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 447 del 1994
Massime (1)
Massima n. 21023
- Pensioni
- Pensioni statali
- Pignorabilità e sequestrabilità, per crediti non qualificati, dell'intero importo, compresa la indennità integrativa speciale, fino alla concorrenza di un quinto
- Mancata previsione
- Asserita ingiustificata disparità di trattamento in raffronto al regime vigente per la pignorabilità delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in costanza di rapporto
- Esclusione
- Richiamo a precedente decisione su questione analoga
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Come la Corte ha già affermato, nel dichiarare non fondata una questione sollevata nei confronti dell'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, la differenza di regime che si riscontra riguardo all'intervento degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni e sulle pensioni trova fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 Cost.. Tali conclusioni vanno pienamente riconfermate anche in relazione alla impignorabilità dell'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge n. 234 del 1957, che, in quanto componente necessaria del trattamento pensionistico, assume anch'essa, evidentemente, funzione previdenziale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, primo comma, n. 3. d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e 2, terzo comma, lett. c.), legge 27 maggio 1959, n. 324). - S. n. 55/1991. red.: S.P.
Norme impugnate
- art. 2, comma 3, lett. c) legge 27 maggio 1959, n. 324
- art. 2, comma 1, n. 3) d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1990 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Laudisa Osvaldo e il Credito Romagnolo s.p.a., iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 10 luglio 1990 (pervenuta a questa Corte solo il 15 marzo 1994) il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità delle pensioni corrisposte dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti degli ex dipendenti dello Stato, nonché dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato verso i medesimi ex dipendenti dello Stato;
che, nelle norme denunciate, il Tribunale remittente ravvisa, in sostanza, una ingiustificata disparità di trattamento, in ordine alla pignorabilità delle pensioni e delle relative indennità integrative speciali, in raffronto al diverso regime vigente per la pignorabilità delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in costanza di rapporto;
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 55 del 1991, questa Corte ha già esaminato questione in parte identica (riferita al solo art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180) dichiarandola non fondata;
che in detta decisione si è precisato come non sia, in sé, censurabile, sotto il profilo del principio di eguaglianza, la facoltà del legislatore di disciplinare in maniera differenziata l'intervento degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni e sulle pensioni, in quanto la differenza di regime trova pur sempre fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione;
che nella questione in esame tali conclusioni vanno pienamente riconfermate, anche in relazione alla pignorabilità dell'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324, che, in quanto componente necessaria del trattamento pensionistico, assume anch'essa, evidentemente, funzione previdenziale;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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