Sez. 1, Sentenza n. 160 del 28/01/1970 Ud. (dep. 01/07/1970) Rv. 114806 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - MINACCIA - DOLO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - MINACCIA - DOLO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Nel delitto previsto dall'art 612 cod pen il dolo consiste nella volonta cosciente di minacciare ad altri un ingiusto danno ed e diretto a provocare l'intimidazione del soggetto passivo e quindi irrilevante che la volonta dell'agente contenga o meno il proposito di tradurre in atto la minaccia medesima, poiche oggetto della incriminazione e unicamente l'Azione intimidatrice. Pertanto, nel caso di minaccia di morte effettuata a mano armata di una pistola giocattolo nei confronti di persona che abbia subito l'effetto intimidatorio, l'eventuale intenzione dell'agente di non attuare la minaccia, se pur legata alla natura solo apparente dell'arma usata, non esclude ne la gravita della minaccia ne il dolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)