Sez. 3, Sentenza n. 29523 del 08/06/2011 Ud. (dep. 22/07/2011) Rv. 250970 - 01
GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI | Raccolta di scommesse in proprio - Società italiane e straniere - Autorizzazione di P.S. - Necessità - Contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE - Esclusione.
GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI
Integra il reato di esercizio abusivo di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive (art. quarto, commi quarto-bis e quarto-ter, l. 13 dicembre 1989, n. 401) la raccolta in proprio di scommesse da effettuare con diverse società, sia italiane che straniere, svolta in difetto dell'autorizzazione richiesta dall'art. 88 del T.u.l.p.s. da parte del gestore di un "internet point", trattandosi di attività in violazione del divieto assoluto di intermediazione previsto dall'art. 7, comma primo, del d.m. Finanze 2 giugno 1998, n. 174. (In motivazione la Corte, nel disattendere le doglianze difensive, ha escluso la violazione dei principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, in quanto l'indagato non risultava concessionario di società estera abilitata alla raccolta di scommesse in uno dei paesi membri UE).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 43, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 49, Decr. Minist. Finanze 02/06/1998 num. 174 art. 7 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)