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Sez. 1, Sentenza n. 2336 del 22/08/1963 (Rv. 263595 - 01)

TRANSAZIONE - NOVAZIONE - INTERPRETAZIONE - STIPULA DI TRANSAZIONE NOVATIVA O DI NEGOZIO SOLUTORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263595-01

TRANSAZIONE - NOVAZIONE - INTERPRETAZIONE - STIPULA DI TRANSAZIONE NOVATIVA O DI NEGOZIO SOLUTORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'interpretazione della volonta negoziale delle parti appartiene al giudizio insindacabile del giudice di merito, sicche rientra in tale giudizio anche l'accertare se le parti abbiano inteso dare vita ad una transazione novativa oppure ad un negozio solutorio della preesistente obbligazione, senza crearne altra nuova.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)