Sez. L, Sentenza n. 1983 del 26/02/1994 (Rv. 485494 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Arbitrato - In genere | Procedimento arbitrale promosso da una parte in tema di licenziamento di dirigente - Volontà dell'altra parte di escludere la cognizione arbitrale - Manifestazione con la proposizione di una eccezione subordinata alla difesa nel merito o con la dichiarazione di voler sottoporre all'autorità giudiziaria altra questione - Inidoneità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Arbitrato - In genere
Nell'ipotesi in cui sia stato promosso da una delle parti del rapporto di lavoro il procedimento arbitrale previsto in tema di licenziamenti dal contratto collettivo per i dirigenti di imprese commerciali, l'effettiva volontà dell'altra parte di escludere la cognizione degli arbitri non può ritenersi manifestata con la proposizione di una eccezione subordinata alla difesa nel merito o con la dichiarazione di voler sottoporre all'autorità giudiziaria la decisione di una questione diversa da quella trattata dagli arbitri.
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)