Sez. 6, Sentenza n. 5915 del 13/01/1981 Ud. (dep. 15/06/1981) Rv. 149360 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI.*
Il delitto dell'art. 324 cod. pen. mira, in concreto ad impedire che il pubblico ufficiale volga a vantaggio proprio o di altri privati un atto della pubblica amministrazione. Tale evento si verifica non solo quando l'interesse privato si sovrapponga e contrasti quello pubblico, ma anche nell'ipotesi in cui l'interesse privato coincida con quello pubblico e ne realizzi gli effetti. Ed a nulla rileva che l'atto pubblico non sia illegittimo e che non sia illecito l'interesse privato che si intenda conseguire, perché il semplice inserimento di una prospettiva di privato interesse nel procedimento di formazione dell'atto ne altera la fisionomia e realizza la non consentita commistione dell'interesse privato e di quello pubblico.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)