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Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

Testo in vigore al

Art. 13

1. L'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di eta' e' subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.
Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.
La pensione e' riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto e' deceduto anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente".1

Art. 14

1. Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione derivante:

  1. a) dalla trasformazione in rendita, secondo le tabelle annesse, del montante al 4,50 per cento dei contributi personali obbligatori di cui all'articolo 6, maggiorati dalle eventuali quote di ripartizione delle entrate del conto generale;

  2. b) da un'ulteriore quota di ripartizione delle entrate afferenti al conto generale.

2. Il conto generale, ove affluiranno le entrate di cui all'articolo 2 della presente legge nn. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) e 9) sara' cosi' utilizzata:

  1. 1) il 20 per cento:

    1. a) per la copertura delle spese generali;

    2. b) per l'assistenza, agli iscritti e loro familiari;

    3. c) per la costituzione di un fondo di riserva.

  2. 2) il 50 per cento sara' suddiviso in parti eguali tra tutti coloro i quali godano di una pensione di vecchiaia o di invalidita' o di una rendita di reversibilita', attribuendo a questi ultimi una quota pari al 60 per cento di quella accreditata ai pensionati diretti;

  3. 3) il 30 per cento sara' accreditato, in parti eguali ai conti individuali degli iscritti.

3. Il minimo della pensione, comprese le integrazioni, per gli iscritti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, e' pari a lire 60.000 mensili per le pensioni dirette e a 40.000 lire mensili per le indirette.

4. Nel caso in cui il 50 per cento destinato ai pensionati non sia sufficiente per il raggiungimento del minimo previsto per ciascun pensionato, sara' prelevato quanto necessario dalla riserva.

5. Qualora l'indice del costo della vita dovesse in un dato anno aumentare di oltre il 10 per cento, le pensioni minime in corso e quelle ancora da maturare verranno incrementate dall'anno successivo nella misura del 5 per cento, mediante prelievi dalla riserva e, se necessario, dalle aliquote destinate agli attivi e dalla quota, del 30 per cento destinata, ai conti individuali.

6. L'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e le tabelle in esso indicate sono abrogate.1

Art. 15

1. Gli articoli 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47 e 51 della legge 8 gennaio 1952, n, 6, sono soppressi.

Art. 17

1. L'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319.
COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319.
COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319.
COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319.
In caso di morte del professionista iscritto da almeno 5 anni alla Cassa ma che non abbia maturato il diritto a pensione, la Cassa corrispondera' alla vedova la pensione nella quale verra' trasformato il montante dei versamenti effettuati dall'iscritto ai conto individuale, oltre che delle eventuali quote di ripartizione di cui all'articolo 15-a).2
Detta pensione verra' eventualmente integrata al fine di raggiungere le lire 40.000 mensili e se esisteranno figli minori, all'atto della morte dell'iscritto, la rendita anzidetta verra' aumentata di lire 8.000 mensili per ogni minore, finche' questi non avra' raggiunto il 21° anno di eta'; cosi' integrata la rendita complessiva non dovra' superare le lire 60.000 mensili.2
La famiglia del deceduto ricevera' inoltre un congruo contributo per spese di malattia e funerarie, queste ultime nella misura che sara' annualmente stabilita dal Comitato dei delegati.
Se l'iscritto era celibe o vedovo, il montante di cui sopra sara'
ripartito tra gli eredi secondo le norme che regolano la successione.
Se alla data del decesso sussistevano figli minori, detto montante,
eventualmente integrato, sara' assorbito per la corresponsione a questi ultimi di una rendita temporanea, pari a quella che sarebbe spettata alla vedova, finche' non avranno tutti raggiunto il 21° anno di eta'.
Se il professionista deceduto non aveva ancora 5 anni di anzianita' di iscrizione alla Cassa, verra' in ogni caso versato agli eredi il montante di cui si e' detto".

Art. 18

1. L'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purche' siano trascorsi almeno 10 anni dalla data della sua iscrizione, alla restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento delle annualita' di contributo personale obbligatorio gia' versate. Nel caso che non sia decorso il predetto termine di 10 anni, verranno rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza alcun interesse.

2. In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente periodo di iscrizione non avra' alcun effetto, tranne nei casi di accertata cancellazione per casi di forza maggiore.

3. All'iscritto cancellato per radiazione dagli Albi professionali, anche se pronunziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsate d'ufficio le somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio senza interessi.

Art. 20

1. L'articolo 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalita' di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia".

Art. 21

1. L'articolo 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosita' entro il termine di sei mesi, che gli verra' fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali".

Art. 22

1. L'articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato".

Art. 25

1. Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno esercitato continuamente la professione forense nelle ex colonie, il relativo periodo di tempo sara' considerato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori a sensi dell'articolo 13.

2. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori alto-atesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione purche' si siano iscritti in uno degli Albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione.

Art. 26

1. Ai fini dell'applicazione del penultimo capoverso dell'articolo 1, l'Amministrazione della Cassa stanziera' annualmente la somma di lire 50 milioni a favore degli avvocati e procuratori che hanno gia' conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 e che si trovino in condizioni economicamente disagiate. La somma a ciascuno spettante non potra' superare il 50 per cento della pensione spettante agli avvocati e procuratori in virtu' della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO TREMELLONI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO