Sez. L, Sentenza n. 746 del 07/02/1989 (Rv. 461782 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) - TARIFFE IN FAVORE DEI MEDICI CONVENZIONATI - SOMME GIÀ CORRISPOSTE DAGLI ENTI MUTUALISTICI SULLA BASE DI DIVERSE INTERPRETAZIONI DEGLI ARTT. 11 DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 E 8 DEL D.L. N. 264 DEL 1974 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 6 DEL D.L. N. 8 DEL 1985 - IRRIPETIBILITÀ DI DETTE SOMME - RIFERIMENTO A SOMME PAGATE NON SPONTANEAMENTE - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) - TARIFFE IN FAVORE DEI MEDICI CONVENZIONATI - SOMME GIÀ CORRISPOSTE DAGLI ENTI MUTUALISTICI SULLA BASE DI DIVERSE INTERPRETAZIONI DEGLI ARTT. 11 DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 E 8 DEL D.L. N. 264 DEL 1974 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 6 DEL D.L. N. 8 DEL 1985 - IRRIPETIBILITÀ DI DETTE SOMME - RIFERIMENTO A SOMME PAGATE NON SPONTANEAMENTE - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alle tariffe previste, in favore dei medici, dalle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici, il disposto dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito dalla legge n. 103 del 1985) - che, nel dettare l'interpretazione autentica degli artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 ed 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito dalla legge n. 386 del 1974), ha stabilito che sono irripetibili le somme già corrisposte dagli enti mutualistici ai medici convenzionati sulla base di diverse interpretazioni delle Disposizioni predette - riguarda unicamente le somme erogate spontaneamente e non anche quelle pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva. (Conf 8299/87, mass n 455895).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Decreto Legge 25/01/1985 num. 8 art. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)